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DTT: Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino diffidano Mediaset e La7.

Le nuove tv a pagamento non tutelano i consumatori.

Contratto vessatorio, servizio sperimentale, decoder incompatibili:
istruzioni per l’uso

Roma,

Mediaset e Telecom Italia danno vita a nuove Pay Tv, trasmettendo in Pay-Per-View il calcio con il digitale terrestre, ma anche loro, come chi le ha precedute, non si preoccupano di tutelare i consumatori.
Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino hanno inviato una diffida ad entrambe le televisioni chiedendo la modifica delle clausole contrattuali che risultano palesemente vessatorie e lesive degli interessi dei consumatori ed utenti, perché in contrasto con il Codice Civile.

Mediaset e Telecom Italia nel loro contratto che regolamenta l’utilizzo della scheda prepagata prevedono:

  1. di poter variare, modificare e addirittura sospendere il servizio senza alcun preavviso;
  2. di non avere alcuna responsabilità per la mancata fruizione del servizio se ciò deriva da guasti o motivi tecnici;
  3. di ritenere valido per ogni controversia esclusivamente il Foro di Roma (il codice civile prevede il Foro del consumatore);
  4. l’adesione di fatto a clausole future che il consumatore non è in grado di conoscere;
  5. la limitazione, se non l’esclusione dell’azione dei consumatori nei casi di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte di chi fornisce il servizio;
  6. l’applicazione esclusiva della legge italiana, dimenticando che i consumatori italiani sono anche europei.

Solo nel contratto Mediaset: 8) la risposta alle richieste dei rimborsi nel 95% dei casi. 5) la garanzia della continuità di diffusione del servizio per un tempo non inferiore al 90% della durata dell’evento.

Per non incorre in un incauto acquisto occorre offrire ai consumatori, per la visione sul digitale terrestre delle partite di calcio a pagamento, delle

ISTRUZIONI UTILI

  1. IL DIGITALE TERRESTRE È SPERIMENTALE. Come è stato ribadito dal Garante Antitrust, nella sentenza di condanna per pubblicità ingannevole sul digitale terrestre, il servizio è attualmente in fase sperimentale, compresa la Pay-Per-View. Quindi prima di qualsiasi acquisto, occorre verificare se si è in condizione di riceverle la trasmissione digitale. (ricezione del segnale e verifica impianto)
  2. MOLTI DECODER NON SONO COMPATIBILI. Anche fra i decoder incentivati, dotati, quindi di tecnologia MhP, possono esserci marche che non garantiscono la compatibilità con le TV a pagamento. I possessori di decoder, per Mediaset, devono verificare se nel menù principale appaia la voce “Servizio Pay per View” e al suo interno sia scritto “Mediaset Premium”. Per “LA7” devono verificare di vedere il canale “LA7 cartapiù attivazione”. Chi, invece, deve acquista un decoder nuovo, chieda al venditore, prima dell’acquisto, la verifica sopra indicata.
  3. LE CARD PREPAGATE SONO REGOLATE DA UN CONTRATTO. Anche se non è evidenziato dalla pubblicità e nei negozi, per accedere alla Pay per View non è necessario un abbonamento ma l’acquisto della card prepagata corrisponde all’accettazione di un contratto, (precedentemente descritto). Ogni consumatore deve, quindi, preventivamente conoscere le clausole contrattuali, chiedendole al venditore o cercandole su internet.
  4. IL VENDITORE È RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ. La legge sulla garanzia è la conformità prevede la piena responsabilità del venditore in merito alle caratteristiche (conformità) di ciò che vende. Il consumatore che acquista un decoder digitale o un servizio prepagato ad esso correlato, senza avere ricevuto tutte le informazioni necessarie ad usufruire completamente dei servizi desiderati e che quindi non può godere del servizio richiesto, può chiedere, al venditore, il rimborso di quanto ha speso.

Movimento difesa del Cittadino e Adiconsum esprimono il loro favore per lo sviluppo di una nuova concorrenza, necessaria al riequilibrio del mercato delle Pay Tv, ma esprimono rammarico nel constatare, ancora una volta come l’attenzione nei confronti dei consumatori, da parte degli operatori televisiva, sia totalmente insufficiente.

Fuente Adiconsum

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